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– in qualsiasi momento, anche prima del periodo minimo di permanenza, qualora il Fondo cedente – avente natura di Fondo pensione aperto o Piano pensionistico Individuale – ponga in essere modifiche che complessivamente comportino un peggioramento rilevante delle condizioni economiche ovvero le modifiche interessino in modo sostanziale la caratterizzazione del Fondo, secondo quanto riportato nel Regolamento del Fondo cedente;
– in conseguenza dello scioglimento del Fondo cedente;
– alle condizioni stabilite dalla regolamentazione di settore, nell'ipotesi in cui abbiano aderito a polizze previdenziali stipulate entro il 31 dicembre 2006 e non adeguate alla nuova normativa.
2. Il diritto alla libera portabilità della posizione individuale non può essere in alcun modo limitato dalle Forme pensionistiche complementari; è fatta salva l'applicazione da parte del Fondo cedente di spese, in cifra fissa, a carico dell'aderente, correlate alla copertura dei relativi oneri amministrativi, secondo quanto riportato nello Statuto/Regolamento e nella Nota informativa del Fondo cedente.
3. L'Aderente invia la richiesta di trasferimento al Fondo cedente, ferma restando la possibilità per il Fondo cessionario di farsi carico dell'inoltro della richiesta di trasferimento ad esso consegnata da parte dell'Aderente. Il trasferimento deve essere eseguito con tempestività e comunque entro 6 mesi dalla ricezione da parte del Fondo cedente, anche per il tramite del Fondo cessionario, della Richiesta di trasferimento completa. I termini per l'esecuzione del Trasferimento sono sospesi in costanza di richieste di altre prestazioni al Fondo cedente.
ARTICOLO 3
Adempimenti a carico del Fondo Cedente e tempi massimi di esecuzione
1. Entro 45 giorni dalla ricezione della richiesta di trasferimento, il Fondo cedente verifica la completezza dei dati forniti, nonché la sussistenza dei requisiti per l'esercizio del diritto. Nell'ipotesi di incompletezza od insufficienza delle informazioni ricevute, il Fondo cedente richiede entro lo stesso termine le integrazioni necessarie. Il termine è interrotto e decorre nuovamente dalla data di ricezione dell'integrazione documentale.
2. Il Fondo cedente, espletata la verifica in ordine alla completezza delle informazioni ricevute e alla sussistenza dei requisiti legittimanti il trasferimento, comunica contestualmente al Fondo cessionario la disponibilità a procedere al trasferimento della posizione individuale maturata dall'interessato, segnalando i dati identificativi dell'Aderente, i propri dati identificativi, la tipologia, il proprio numero di iscrizione all'Albo dei fondi pensione tenuto dalla Covip e le modalità di gestione delle risorse da esso adottate.
3. Ricevuta da parte del Fondo cessionario la comunicazione della disponibilità a ricevere il trasferimento, il Fondo cedente dispone nel più breve tempo possibile e nel rispetto delle procedure e dei termini definiti dal Fondo stesso il disinvestimento della posizione individuale e pone in essere il trasferimento al Fondo Cessionario.
4. In presenza di contratti di finanziamento contro cessione di quote di stipendio e del Tfr notificati al Fondo cedente, quest'ultimo comunica all'ente finanziatore l'avvenuto trasferimento e i dati identificativi del Fondo cessionario. La presenza di contratti di finanziamento contro cessione di quote di stipendio e del Tfr notificati al Fondo cedente non viene comunicata al Fondo cessionario.
ARTICOLO 4
Adempimenti del Fondo Cessionario e tempi massimi di esecuzione
1. Entro 45 giorni decorrenti dalla data di ricevimento della comunicazione della disponibilità a procedere al trasferimento della posizione individuale maturata dall'interessato da parte del Fondo cedente ovvero dalla data di ricezione della richiesta di trasferimento inviata direttamente al Fondo cessionario, quest'ultimo comunica al Fondo cedente la disponibilità a ricevere il trasferimento della posizione individuale maturata dall'interessato, segnalando i dati identificativi dell'Aderente, i propri dati identificativi, la tipologia, il numero di iscrizione all'Albo dei fondi pensione tenuto dalla Covip del Fondo cessionario e le coordinate bancarie da utilizzare per l'esecuzione del bonifico.
2. Qualora il Fondo cessionario ritenga di non poter accogliere la richiesta di trasferimento deve, nei termini di cui al comma 1, darne comunicazione al richiedente illustrando le ragioni ostative.
ARTICOLO 5
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